L’Assemblea di approvazione del bilancio si tiene di norma il 28 ottobre. La data esatta della riunione è indicata con congruo anticipo nel calendario delle riunioni degli organi sociali pubblicato sul sito.

 

I termini per la pubblicazione  variano in ragione delle materie su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare. L’approvazione del bilancio, come nei casi in cui non sia previsto un termine diverso, l'avviso di convocazione è pubblicato entro 30 giorni dalla data della riunione assembleare. In caso di rinnovo dei componenti degli organi sociali il termine di pubblicazione è fissato 40 giorni prima dell'Assemblea.
L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito di stoccaggio autorizzato, sul sito di Mediobanca, trasmesso a Borsa Italiana e pubblicato per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed estera.

 

Le Relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la Borsa Italiana e pubblicate sul sito internet dell’Istituto entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono pubblicate nei termini indicati dalle medesime (es. La relazione finanziaria annuale ove il termine massimo per la pubblicazione è ridotto a 21 giorni prima dell'Assemblea).

 

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale posso chiedere entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare indicando nella domanda, da presentare in forma scritta, gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti su cui l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio o sulla base di un progetto/relazione da esso predisposta, diversa da quelle illustrative previste dall’art. 125-ter, 1° comma TUF. Delle integrazioni ammesse è data notizia almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nelle stesse forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione. I soci che fanno tale richiesta predispongono una relazione sulle materie che vogliono trattare e la consegnano al Consiglio entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione.  Il Consiglio contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione pubblica la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni.

La legittimazione all'intervento in assemblea e al voto è attestata da una comunicazione effettuata dall'intermediario a Mediobanca, in conformità alle proprie scritture contabili, a favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Essa è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (cd. record date). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta all’emittente oltre i termini indicati purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Essa identifica il momento in cui il soggetto che richiede di partecipare all'Assemblea deve essere titolare di azioni Mediobanca (vedi punto che precede).

 

Dal 1° gennaio 1999 le azioni di società quotate non possono più essere rappresentate da titoli cartacei, ma gestite attraverso il sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. In tal caso il  diritto é garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario abilitato aderente al sistema Monte Titoli.
Ciascun socio può intervenire personalmente in Assemblea ovvero farsi rappresentare con delega scritta.

E’ il soggetto designato da Mediobanca al quale i soci possono conferire, con sottoscrizione di un apposito modulo e senza alcun costo aggiuntivo, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea in prima o unica convocazione ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. L’identità del Rappresentante designato nonché le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono contenuti nell'avviso di convocazione.

 

La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro la fine del 2°giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

 

Colui a cui spetta il diritto di voto può indicare, con delega conferita per iscritto, un unico rappresentante per ciascuna Assemblea, salva la facoltà di indicare sostituti. Il modulo di delega è disponibile sul sito di Mediobanca.  La delega ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima e può sempre essere revocata. Essa non è valida se il nome del rappresentante è in bianco. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

 

La delega può essere notificata con le modalità indicate nell’apposita sezione del sito.

Il verbale è pubblicato sul sito Internet di Mediobanca (nella sezione Corporate Governance) entro 30 giorni dalla data della riunione.

Il dividendo è proposto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta, che di norma ha luogo verso fine luglio/inizio agosto di ogni anno, che approva i risultati annuali. Il dividendo è approvato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio, di norma il 28 ottobre. Lo stacco del dividendo e il suo pagamento avvengono di norma nella 3° settimana di novembre, in conformità alle disposizioni di Borsa Italiana.

 

Il diritto alla riscossione del dividendo si prescrive in 5 anni (art. 2949 c.c.). Mediobanca tuttavia riconosce tutti i dividendi non ancora incassati dai suoi azionisti senza limiti temporali previa presentazione dei titoli muniti delle relative cedole. Il beneficio si estende anche alle azioni spettanti a seguito di aumenti di capitale gratuiti non esercitati dagli aventi diritto.